Per la gestione associata del servizio idrico
8 Luglio 2011Srebrenica senza difesa
12 Luglio 20111) per gli enti ad autonomia differenziata i meccanismi di perequazione debbono trovare attuazione attraverso le particolari procedure previste dall’art. 27 della legge 42/2009 (la legge delega al Governo in materia di Federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il cui articolo 27 è dedicato appunto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome);
2) si deve tenere conto degli accordi finanziari previsti (stipulati o in corso di definizione), ai sensi dell’articolo 27 della legge 42, tra le singole Autonomie differenziate e lo Stato;
3) si deve dare piena e corretta applicazione ai regimi finanziari delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome previste dai rispettivi statuti;
4) i sacrifici in termini di miglioramento dell’indebitamento netto da ripartire fra i vari livelli di governo con il Patto di stabilità devono essere quantificati in proporzione ai volumi di bilancio di ciascun soggetto;
5) l’attuazione del Federalismo fiscale non può prescindere dall’attuazione dei meccanismi di perequazione infrastrutturale previsti dall’art. 22 della legge 42/2009 ad oggi privi di qualsiasi determinazione.